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Noleggio autobus con conducente E’ stata pubblicata sulla G. U. n. 19 del 18 agosto 2003 la legge n. 11 agosto 2003, n. 218 (la cui entrata in vigore è “procrastinata”, dall’art. 12, al 16 novembre 2003) la legge che disciplina l’attività di noleggio. Per quel che riguarda la parte relativa al personale addetto alla guida va ricordato che l’art. 6 prevede che i conducenti possano essere sia lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), che lavoratori interinali che, infine, gli stessi titolari, soci e collaboratori familiari di imprese che sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio. Qualora si tratti di lavoratore dipendente la disposizione ricorda, mutuando concetti già presenti nel nostro ordinamento, che lo stesso deve essere in possesso degli estremi della registrazione sul libro matricola e di una dichiarazione del datore di lavoro di rispetto dei contratti collettivi di categoria. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare che non integra gli estremi del rapporto di lavoro subordinato deve risultare dal registro delle imprese istituito presso la competente Camera di Commercio. La sanzione amministrativa prevista è compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 6, comma 3). La singolarità di questa disposizione è rappresentata dal fatto che la stessa, relativamente al solo personale dipendente, appare una eccezione rispetto alla normativa generale ora prevista dall’art. 9 –bis, comma 3, della legge n. 608/1996 (sanzione amministrativa compresa tra 258 e 1549 euro), destinata ad essere sostituita a breve dall’art. 19 del decreto legislativo sul mercato del lavoro. Il comma 2 di detto articolo punisce la violazione dell’obbligo (mancata consegna all’atto dell’assunzione di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata sul libro matricola, nonchè la comunicazione riferita al trattamento economico e normativo applicato) con una sanzione compresa tra 250 e 1500 euro. Analoga sanzione amministrativa (da 500 a 2.000 euro) si applica al titolare dell’impresa che utilizza un lavoratore temporaneo, qualora lo stesso non sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del datore di lavoro, resa ex art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale sia certificato lo “status” di prestatore interinale. PART-TIME:
MODIFICHE APPORTATE DAI D.Lgs. 276/03 E D.Lgs. 61/00
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